Condividi

RENZI E IL LAVORO – Ottima la svolta nei contratti a termine ma perplessità sul rinvio del Jobs act

RENZI E IL LAVORO – Lascia perplessi il rimando del Jobs act ma l’allungamento a 36 mesi del contratto a termine “acausale” può dare maggiori garanzie alle imprese e conciliare meglio domanda e offerta di lavoro – Positiva l’interruzione di soli 10 giorni tra un contratto e l’altro – Bene anche le semplificazioni procedurali per l’apprendistato.

RENZI E IL LAVORO – Ottima la svolta nei contratti a termine ma perplessità sul rinvio del Jobs act

“Se i provvedimenti sulle detrazioni Irpef, a favore dei lavoratori subordinati e parasubordinati, e sull’aumento della tassazione delle rendite finanziarie possono far pensare che Matteo Renzi abbia finalmente fatto “qualcosa” di sinistra, il giudizio dovrebbe essere contemperato dagli interventi immediati sul mercato del lavoro, che pongono rimedio ad alcune delle storture della Legge Fornero sulla riforma del mercato del lavoro stesso.

Il contratto a termine “acausale” (svincolato da motivazioni specifiche) e la semplificazione delle procedure burocratiche dell’apprendistato, oltre all’allargamento della fascia di età, sono infatti nella linea giuslaburista di Maurizio Sacconi, attuale Presidente della Commissione Lavoro del Senato e già Ministro del Lavoro del Governo Berlusconi piuttosto che nelle corde della sinistra e del sindacalismo “storici”.

La Legge Fornero, che aveva il pomposo obiettivo di plasmare “un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità” è rimasta una dichiarazione di principio, non seguita da risultati concreti. La Fornero, con la complicità della Cgil, si era basata sull’ assunto che per creare occupazione stabile, era necessario irrigidire la flessibilità in entrata dei contratti di lavoro, spostando il baricentro delle assunzioni sul contratto a tempo indeterminato, definito incautamente “dominante”, per ridurre, se non eliminare, il “precariato”, frutto della flessibilità” cosiddetta “cattiva”.

Si era cercato in sostanza di superare la dualità tra lavoratori “garantiti” dal contratto a tempo indeterminato e lavoratori flessibili con il ridurre l’agibilità delle imprese al ricorso ai contratti temporanei a fronte delle esigenze di mercato, piuttosto che aggredire il totem del posto di lavoro tutelato dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

In questo modo è continuata a permanere tra gli analisti finanziari e gli investitori esteri la convinzione che in Italia è estremamente oneroso fare assunzioni, in quanto il matrimonio tra datore di lavoro e lavoratore è a vita e non è previsto il divorzio: pensiero ben conosciuto da chi ha rapporti di lavoro con business manager internazionali!

Non è peraltro una legge sul lavoro, ma la legge dei mercati che crea posti di lavoro stabili: la normativa sul lavoro deve creare le pre-condizioni per non perdere le opportunità quando si presentano. I dati pubblicati da IlSole24Ore sui rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto nell’ ultimo trimestre del 2013 lo stanno a dimostrare: sono calati di oltre 9 punti percentuali i contratti a tempo indeterminato e di oltre 7 punti quelli di apprendistato, mentre sono aumentati di un punto percentuale i contratti a tempo determinato e di circa 5 punti le altre tipologie (contratti interinali, intermittenti, di inserimento, ecc.).

L’avere ora portato il contratto a termine “acausale” a 36 mesi, dai precedenti 12, e a 10 giorni il periodo di interruzione tra un contratto e l’altro, può dare maggiore garanzie nella correlazione tra fabbisogni ed organici a quelle aziende che nei loro piani industriali prevedono eventuali incrementi occupazionali di durata perlomeno triennale.

Se i piani di sviluppo aziendale, sempre nel presupposto della crescita economica, poi si realizzano e consolidano, sarà di tutto interesse per le aziende, al termine dei tre anni, garantirsi il ritorno economico dell’ investimento formativo fatto con i lavoratori assunti, stabilizzandoli con la trasformazione dei loro contratti a tempo indeterminato.

In caso contrario, se le esigenze temporanee non si trasformassero in un assetto definitivo, le aziende non saranno costrette a zavorrarsi di un organico eccedente il fabbisogno di mercato. Il poter contare inoltre sulla possibilita’ di ricorrere a contratti a termine, la cui legittimità prescinde dall’osservanza degli stretti vincoli previsti dalla normativa tradizionale, incentrata sulle causali, rende le imprese, pur nel necessario rispetto delle esigenze produttive e delle compatibilità finanziarie, più disponibili ad investire in occupazione, stante la certezza dei costi senza l’eventualità di interventi distorsivi della magistratura.

Più articolato è il discorso da farsi per l’apprendistato, perchè questo tipo di contratto, pur essendo uno strumento importante per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, richiede, nonostante le novità del provvedimento governativo, in particolare per le semplificazioni procedurali apportate, maggiori impegni e oneri nella fase formativa che, a loro volta, presuppongono, anche con riguardo ad altre tipologie contrattuali, una complessiva pianificazione strategica dell’azienda più articolata e consolidata, situazione questa che non è così semplice da riscontrare nell’attuale difficile congiuntura.

Qualche perplessità desta invece il rimando a tempi medio-lunghi dell’attuazione, per mezzo di una legge delega, del jobs act. Il rimando alla legge delega può voler dire da una parte l’accortezza di non scontrarsi subito con i sindacati sulla riforma degli ammortizzatori sociali, con il rischio di depotenziare il loro plauso sulla manovra fiscale, e dall’altra parte non aver ancora raggiunto una “sintesi” nella maggioranza di governo tra chi propugna la necessità di una maggiore liberalizzazione del mercato del lavoro, come richiesto dalla comunità internazionale, e chi è ancorato ad una visione novecentesca di archetipo del diritto del lavoro fondato sulla tutela “reale” del posto di lavoro (art. 18 Statuto dei Lavoratori), sulla immodificabilità delle mansioni ed irriducibilità della retribuzione (art. 2103 codice civile) e sulla prevalenza del contratto nazionale su quello aziendale (art. 36 Costituzione).

Quello che in realtà occorre è una vera semplificazione di quanto fin qui si è accumulato e sedimentato in un groviglio inestricabile di leggi, leggine, regolamenti, circolari che nel tempo vari Legislatori, non sempre competenti, nonchè le molteplici Amministrazioni dello Stato ci hanno propinato. Restiamo dunque in attesa del promesso jobs act che dovrebbe prevedere tra l’altro un “codice del lavoro che racchiuda e semplifichi tutte le regole attualmente esistenti”, ben sapendo però, per dare la “svolta buona” al nostro diritto del lavoro, che le regole esistenti non vanno racchiuse: vanno semplicemente eliminate in massima parte”.

Commenta