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Falso in bilancio: distinguere tra bilancio sbagliato e bilancio ingannatorio

La nuova normativa sul falso in bilancio presenta molte lacune e c’è molta attesa nel mondo della giustizia per le motivazioni della Cassazione sulla decisione di difendere la perdurante rilevanza penale delle stime contabili – Ma non è compito del diritto penale insegnare a leggerei bilanci e promuovere la cultura finanziaria. Lo spiega Ciro Santoriello, sostituto procuratore della Repubblica a Torino

Falso in bilancio: distinguere tra bilancio sbagliato e bilancio ingannatorio

Chiunque si interessi dei rapporti fra economia e diritto penale conosce le vicende e le traversie che hanno interessato il reato di falso in bilancio. Questo delitto, per lungo tempo ignorato nelle nostre aule di giustizia, venne all’attenzione delle cronache nell’epoca di Tangentopoli, allorquando la sua contestazione si affiancava ad imputazioni di minor spessore – prima fra tutti quella di illecito finanziamento ai partiti politici – onde consentire agli inquirenti di entrare a piedi uniti nelle diverse realtà aziendali per sollevare il coperchio su ulteriori e più gravi nefandezze, come la corruzione e le frodi fiscali.

Venne però il governo Berlusconi, uno dei cui primi interventi legislativi – in verità, sulla base di una assai opinabile gerarchia delle riforme necessarie al nostro Paese – fu la riforma di tale illecito. L’intenzione dichiarata era quella di riconoscere agli imprenditori uno spazio discrezionale nelle valutazioni contabili che compaiono in ogni bilancio, le cui risultanze non potevano essere messe in discussione in ragione di autonome e quanto mai opinabili iniziative delle Procure della Repubblica, né tanto meno l’eventuale erroneità di tali ricostruzioni di valore poteva essere assunta quale indice indefettibile di una volontà dolosa e criminale da parte del board della persona giuridica. Se queste erano le finalità dell’intervento normativo, le conseguenze dello stesso furono devastanti: la disciplina dell’illecito ne determinò di fatto la scomparsa aule di giustizia e con un semplice tratto di penna del legislatore i bilanci di tutte le imprese – fino al 2002 esempio non fulgido di chiarezza e veridicità – divennero inattaccabili e sinonimo di correttezza commerciale di specchiata onestà.

Passano gli anni ed il pendolo – che nel nostro paese, con le sue violente oscillazioni fra gli estremi di una severità draconiana ed un cinico e rassegnato lassismo, simboleggia la giustizia assai meglio della metafora rappresentata da un’equilibrata bilancia – è tornato alla posizione iniziale: il mendacio contabile è crimine serio e non può essere sanzionato in maniera bagattellare; la norma sul falso in bilancio va riscritta ed alla fattispecie va riconosciuto il ruolo centrale che la stessa non può non rivestire in ogni moderno diritto penale dell’economia.

Ma si sa: fra il dire ed il fare ci sono i lavori parlamentari, le mediazioni politiche, le incertezze giuridiche e così non solo occorrono 13 anni per avere una nuova versione della normativa ma si addiviene ad una riscrittura della disciplina in tema di falso in bilancio, se possibile, ancora più criticabile della precedente. Le grida di dolore si sono alzate a gran voce, pochi giorni dopo l’entrata in vigore della nuova norma, dalla Cassazione: la nuova fattispecie di falso in bilancio non considera e non punisce le valutazioni mendaci ed il nuovo reato – che doveva tornare a sanzionare adeguatamente l’imprenditore che imbroglia nel riferire le condizioni della sua attività – si dimostra così poco più che una presa in giro, una foglia di fico per il diritto penale.

Traduciamo, per chi non fa del diritto penale dell’economia il suo interesse principale: il bilancio, si sa, è fatto soprattutto – se non esclusivamente – di valutazioni e se l’imprenditore non può essere punito perché valuta un cespite in maniera implausibile, perché mantiene in bilancio un credito verso un’azienda decotta, perché capitalizza costi di ricerca e sviluppo che non portano da nessuna parte, allora di fatto il reato di falso in bilancio viene ad essere di fatto depenalizzato. Nemmeno il Governo Berlusconi aveva osato – o sperato di – arrivare a tanto.

Il rischio di una tale conclusione pare però scongiurato: il nostro maggior organo giurisdizionale, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno sostenuto – con una decisione di cui ancora non si conoscono le ragioni, non essendo ancora stata depositata la motivazione – la tesi della perdurante rilevanza penale delle stime contabili consentendo così di affermare che nel nostro Paese il delitto di false comunicazioni sociali, con fatica, resiste ancora. E però ci domandiamo: è davvero assurdo ritenere che non vadano punite in sede penale le valutazioni non corrette? Davvero è implausibile sostenere che vi è uno spazio di ineludibile discrezionalità che va lasciato all’operatore economico – discrezionalità che in qualche modo involge anche la valutazione del valore dei beni aziendali e la successiva esposizione dello stesso nel bilancio d’esercizio?

Cerchiamo di spiegarci meglio. Si immagini che un imprenditore valuti in maniera iperbolica ed inattendibile un suo brevetto, indicando però chiaramente in bilancio – o nei documenti che lo accompagnano – che la sua invenzione non ha avuto ancora alcun riconoscimento in sede imprenditoriale, che si tratta di un prodotto ancora tutto da sviluppare, che allo stato nessuno si è fatto avanti per acquistare il brevetto, ecc. o ancora si ipotizzi che in bilancio venga indicato il valore nominale di un credito verso un soggetto fallito indicando però al contempo che vi è stata la dichiarazione di insolvenza del debitore e che ciò nonostante si ritiene – o si spera contro ogni speranza – di vedere il debito ripagato per intero. In questi casi, probabilmente, si è in presenza di bilanci che non valgono la carta su cui sono scritti e nei cui confronti si potrà reagire in sede civile, chiedendone l’annullamento ed esercitando l’azione di responsabilità nei confronti di chi li ha redatti, ma non sono bilanci penalmente rilevanti perché sono privi di quei contenuti di fraudolenza e di inganno la cui presenza solo legittima l’intervento del giudice penale.

Detto altrimenti, quelli sopra descritti sono bilanci sbagliati, erronei, ma non integrano il delitto di falso in bilancio perché dalla lettura degli stessi ne emerge chiaramente l’inattendibilità, sicché chi li consulta con attenzione non sarà mai ingannato circa le condizioni economiche e patrimoniali della società da cui provengono.

Ben diversa è invece l’ipotesi in cui, ad esempio, la valutazione del valore di un bene è condotta secondo criteri di stima diversi da quelli che si dichiara di utilizzare, tacendo i presupposti di fatto sulla cui base la stima è operata: si pensi, per ritornare all’esempio precedente, ad un amministratore che non riferisca che il debitore della società è fallito e non svaluti il credito sostenendo al contempo di aver iscritto il credito al valore del suo presumibile realizzo. È questa – è solo questa, vorremmo dire – la tipologia di comportamento che occorre sanzionare in sede penale giacché in tali ipotesi la contabilità aziendale presenta un significativo contenuto di insidiosità, in quanto i lettori del bilancio vengono indotti a credere che le valutazioni dei beni aziendali siano conseguenza dell’adozione di determinati criteri di stima, mentre le metodologie utilizzate per pervenire ai dati numerici presenti nel documento finanziaria sono affatto diverse.

Scegliere di mandare esenti da pena i redattori di bilanci stilati in maniera arbitraria e scorretta ma i cui parametri di redazione sono ampiamente illustrati e portati a conoscenza di terzi non rappresenta un’assurdità e tanto meno un’inaccettabile arretramento della tutela della veridicità delle comunicazioni societarie. Laddove l’imprenditore abbia palesato i criteri di stima da lui adottati – pur nella loro irrazionalità e difformità rispetto alle prescrizioni normative – egli avrà realizzato un bilancio scorretto – cui in sede civile è possibile reagire secondo le più diverse modalità –, connotato dalla presenza di valutazioni inattendibili, ma non per questo tale condotta sarà criminale perché mancando una tale enunciazione mendace di dati di realtà – ovvero essendo stati effettivamente utilizzati i parametri di valutazione indicati in nota integrativa –, il bilancio non ha un contenuto ingannatorio, giacché chi lo legge nella sua interezza può correttamente giudicare della sua attendibilità ovvero può chiaramente prendere conoscenza dell’utilizzo di criteri di stima degli assest poco prudenziali o poco aderenti alle circostanze o finanche naive.

Si dirà: non tutti leggono i bilanci con la dovuta attenzione … ma non è compito del diritto penale insegnare a leggere né promuovere una adeguata cultura finanziaria nella collettività!

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