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Voli, dal bagaglio alla carta d’imbarco fino a ritardi e rimborsi: l’Ue cambia le regole per chi viaggia in aereo

Le nuove norme si applicheranno dal 23 ottobre 2027 ai voli in partenza dall’Ue, anche se operati da compagnie extraeuropee, e a quelli in arrivo da Paesi extra Ue operati da vettori europei

Voli, dal bagaglio alla carta d’imbarco fino a ritardi e rimborsi: l’Ue cambia le regole per chi viaggia in aereo

Dal bagaglio a mano alla carta d’imbarco, dai ritardi ai voli cancellati, fino a rimborsi, assistenza e viaggi con bambini o persone con disabilità. Dopo 13 anni di trattative, l’Unione europea aggiorna le regole sui diritti dei passeggeri aerei. Il nuovo regolamento Ue 2026/2202 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 2 ottobre, ma le nuove disposizioni non entreranno subito in vigore: si applicheranno dal 23 ottobre 2027.

Le nuove norme riguardano i voli in partenza da un aeroporto dell’Ue, anche quando la compagnia è extraeuropea e la destinazione si trova fuori dall’Unione. Per i voli in arrivo nell’Ue da un Paese extraeuropeo, invece, le tutele si applicano quando il volo è operato da una compagnia comunitaria.

Bagagli, carta d’imbarco e prenotazioni: cosa prevedono le nuove regole Ue

La borsa personale resterà gratuita, con dimensioni massime di 40x30x15 centimetri o comunque abbastanza piccola da essere sistemata sotto il sedile. Sarà possibile portare anche cibi e bevande adeguati alla durata del viaggio, nel rispetto delle regole di sicurezza. Il trolley in cappelliera, invece, potrà essere a pagamento: la compagnia dovrà però mostrare già in fase di prenotazione il prezzo comprensivo del trolley e potrà offrire una tariffa più bassa a chi viaggia senza.

Se il bagaglio viene mandato gratuitamente in stiva perché le cappelliere sono piene o perché cambia il tipo di aereo, il passeggero non dovrà pagare. Prima dell’acquisto dovranno inoltre essere chiari numero, peso e dimensioni dei bagagli ammessi e gli eventuali supplementi per oggetti particolari.

Niente obbligo di app: il passeggero potrà presentare una carta d’imbarco cartacea stampata autonomamente, senza supplementi, e potrà riceverne una digitale anche via email. Se il telefono è scarico dopo il check-in, la compagnia dovrà stamparla gratuitamente. Anche un errore nel nome non potrà impedire l’imbarco: se la correzione viene chiesta almeno 48 ore prima della partenza, il refuso dovrà essere corretto almeno una volta senza costi.

Ritardi, cancellazioni e rimborsi: cosa cambia

Con un ritardo superiore a tre ore all’arrivo, il passeggero potrà avere diritto a una compensazione di 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli interni all’Ue oltre 1.500 chilometri e per quelli tra Ue e Paesi extra-Ue tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro per le tratte più lunghe. In quest’ultimo caso l’indennizzo può scendere a 300 euro quando il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore. La compensazione non è dovuta se la compagnia dimostra che il disservizio è legato a circostanze eccezionali e a esse direttamente riconducibile.

Dopo cinque ore di ritardo alla partenza, il passeggero può rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso integrale, comprese le commissioni dell’intermediario per le tratte non effettuate. Se il ritardo rende inutile il viaggio, può essere rimborsato anche quanto già percorso e, quando necessario, può essere garantito il ritorno al punto di partenza.

In caso di cancellazione, si può scegliere tra rimborso e riprotezione. Se l’annullamento viene comunicato meno di 14 giorni prima, può spettare anche l’indennizzo di 250, 400 o 600 euro, salvo le eccezioni previste. Il rimborso deve arrivare entro sette giorni di calendario.

La riprotezione non deve necessariamente avvenire con la stessa compagnia: il vettore può proporre un altro volo, un itinerario o aeroporto alternativi, un’altra compagnia oppure treno o autobus, se permettono di arrivare prima. Se entro tre ore non viene proposta una soluzione, il passeggero può organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso delle spese necessarie e ragionevoli fino al 400% del prezzo del biglietto e delle commissioni.

Il voucher può essere proposto al posto del denaro, ma il passeggero può rifiutarlo. Può durare 12 mesi, prorogabili una volta per altri 12; alla scadenza, l’eventuale importo residuo deve essere restituito entro sette giorni.

Assistenza, hotel e passeggeri bloccati a bordo. Le novità

Quando ritardi, cancellazioni o negati imbarchi fanno scattare il diritto all’assistenza, la compagnia dovrà garantire un ristoro ogni due ore, un pasto dopo tre ore e poi ogni cinque ore, fino a tre pasti al giorno, internet e due telefonate. Se serve trascorrere la notte fuori casa, dovrà pagare hotel e trasferimento aeroporto-struttura.

In caso di circostanze eccezionali inevitabili, l’assistenza alberghiera può essere limitata a tre notti, ma non per persone con disabilità o mobilità ridotta, donne incinte, lattanti, minori non accompagnati, persone che necessitano di assistenza medica e loro accompagnatori. Se la compagnia non fornisce quanto dovuto, il passeggero può sostenere direttamente le spese necessarie e proporzionate e chiederne il rimborso, normalmente entro 14 giorni.

Un aereo fermo a terra non potrà tenere i passeggeri a bordo per più di due ore, salvo esigenze di sicurezza o emergenze legate a immigrazione e traffico aereo. Durante l’attesa dovranno essere garantiti temperatura adeguata, servizi igienici e acqua potabile.

Anche gli aeroporti Ue dovranno mettere gratuitamente a disposizione acqua potabile e stazioni di ricarica per smartphone, pc e altri dispositivi, indipendentemente dall’orario o dal terminal.

Coincidenze, overbooking e famiglie

Se due voli fanno parte dello stesso contratto e il passeggero perde la coincidenza a causa di un problema sul primo volo, il vettore deve garantire riprotezione e assistenza. Se entro cinque ore non trova un’alternativa, deve offrire il rimborso. Con oltre tre ore di ritardo alla destinazione finale può spettare anche la compensazione.

Chi acquista voli con contratti separati dovrà essere informato chiaramente che la perdita della seconda coincidenza può far venir meno i normali diritti a compensazione, riprotezione e assistenza. Per andata e ritorno dello stesso contratto, invece, la compagnia non potrà cancellare il ritorno o chiedere un supplemento perché il passeggero non ha utilizzato l’andata.

In caso di overbooking, chi ha una prenotazione valida e viene lasciato a terra può avere diritto a 250, 400 o 600 euro, oltre a rimborso o volo alternativo e assistenza. Indennizzo e rimborso devono essere pagati entro sette giorni.

Per le famiglie arriva una garanzia importante: chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche dovrà poter sedere gratuitamente accanto a lui. Passeggini e carrozzine per bambini potranno essere utilizzati gratuitamente fino al gate o alla porta dell’aereo e riconsegnati al portellone all’arrivo, salvo motivi di sicurezza.

Le persone con disabilità o mobilità ridotta avranno priorità nell’assistenza e nella riprotezione. Se perdono il volo per mancata assistenza aeroportuale, conserveranno i relativi diritti. Per sedie a rotelle e altri ausili sarà possibile dichiararne gratuitamente il valore e, in caso di perdita, danno o ritardo, dovrà essere fornito un mezzo sostitutivo e risarcito il danno. Tutele specifiche riguardano anche i cani da assistenza.

Bagagli, declassamento e strumenti musicali

In caso di declassamento, il passeggero avrà diritto entro 14 giorni al 30% del prezzo del volo per tratte fino a 1.500 chilometri, al 50% per quelle intermedie e al 75% per le più lunghe. Se viene invece assegnato a una classe superiore, non potrà essere chiesto alcun supplemento.

Gli strumenti musicali potranno viaggiare in cabina quando dimensioni e sicurezza lo permettono. Per quelli troppo grandi sarà possibile acquistare un secondo posto, normalmente vicino al musicista e sul lato del finestrino. Per i bagagli danneggiati il reclamo dovrà essere presentato entro sette giorni dalla riconsegna; se la valigia viene riconsegnata in ritardo, il termine è di 21 giorni dalla consegna.

Infine, cambiano anche le procedure per far valere i propri diritti. Quando un ritardo, una cancellazione o una coincidenza persa possono dare diritto alla compensazione, la compagnia dovrà informare il passeggero entro 96 ore dalla conclusione del viaggio, spiegando come presentare la richiesta.

La domanda di compensazione potrà essere presentata entro nove mesi: la compagnia dovrà confermarne la ricezione e, entro 30 giorni, pagare o spiegare il motivo del diniego. Per gli altri reclami il termine sarà di 12 mesi; la ricezione dovrà essere confermata entro sette giorni lavorativi e la risposta, di norma, arrivare entro un mese, comunque entro due nei casi giustificati.

Anche i call center dovranno essere gratuiti per chi chiede rimborsi, indennizzi, assistenza o presenta un reclamo. Il passeggero non potrà essere obbligato a scaricare un’app o creare un account per ottenere informazioni, moduli o documenti.

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