La recente conversione in legge del decreto‑legge 14 marzo 2025, n. 25 ha acceso l’attenzione sulla disciplina dell’invalidità nel pubblico impiego: comprendere la portata della riforma e i suoi limiti.
L’articolo 16 del decreto‑legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, riscrive la disciplina dell’inidoneità e dell’inabilità al lavoro per i dipendenti pubblici assunti dopo il 15 marzo 2025. Per i neoassunti iscritti alle principali gestioni confluite nell’Inps (Ctps, Cpdel, Cps, Cpi, Cpug, Fondo Pensioni Fs e Fondo Quiescenza Poste) l’accertamento sanitario e gli effetti previdenziali vengono agganciati alle regole sulla “invalidità pensionabile” di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222: il riferimento diventa dunque l’Assegno ordinario di invalidità, prestazione di natura assicurativa che prescinde dalla causa dell’infermità. Il comma 2 della norma coordina inoltre la liquidazione del trattamento di fine servizio o rapporto con il termine di tre mesi previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto‑legge 79/1997, offrendo una risposta tempestiva a chi lascia il lavoro per motivi di salute.
L’esclusione del personale di Forze armate, Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Il comma 3, richiamando l’articolo 19 della legge 183/2010, esclude però dall’applicazione del nuovo regime il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in virtù della “specificità” di tali comparti. Per questi lavoratori continua a valere il sistema tradizionale fondato sul nesso di causalità con il servizio, che fa perno sulla pensione privilegiata ordinaria e sull’equo indennizzo regolati dal D.P.R. 1092/1973 e dal D.P.R. 461/2001. Qualora sussistano i requisiti contributivi resta comunque accessibile la pensione di inabilità assoluta dell’articolo 2 della stessa legge 222/1984, ma solo in caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, requisito più stringente di quello previsto per l’AOI.
Il doppio binario fa nascere dubbi di legittimità costituzionale
La scelta di mantenere un doppio binario produce uno spazio di scopertura: i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico non dispongono di una tutela specifica per le invalidità extra‑lavorative, dovendo confidare soltanto sull’invalidità civile o su strumenti contrattuali. L’asimmetria rischia di sollevare dubbi di legittimità costituzionale, giustificati finché il danno discende dal servizio, meno quando l’evento patologico è del tutto estraneo all’attività istituzionale.
Tra le possibili soluzioni, la strada più lineare è emendare il comma 3 introducendo una clausola di salvaguardia che estenda l’AOI ai membri di Forze armate, Polizia e CNVVF per gli eventi non riconducibili al servizio, senza intaccare la tutela privilegiata quando l’infermità sia servizio‑correlata. La misura ristabilirebbe la parità tra neoassunti, eviterebbe di introdurre nuove prestazioni e sfrutterebbe un istituto già finanziariamente monitorato dall’INPS, con oneri ripartiti sulla gestione pubblica ex INPDAP tramite convenzione MEF‑INPS. Un’alternativa, molto più onerosa e complessa, sarebbe riformare la pensione privilegiata ordinaria creando un ramo dedicato alle invalidità extra‑lavorative, ipotesi che richiederebbe la riscrittura degli articoli 64 e seguenti del D.P.R. 1092/1973 e nuove basi attuariali.
Le soluzioni meramente amministrative – circolari interpretative, fondi di solidarietà interni o polizze collettive – possono attenuare l’impatto ma non colmano la disparità, perché la parità di trattamento su una prestazione previdenziale esige un intervento legislativo. In attesa che il Parlamento affronti la questione nell’ambito di una più ampia riforma pensionistica orientata a stabilità, sostenibilità ed equità, il rischio è che gli appartenenti ai comparti sicurezza restino privi di una rete di protezione adeguata quando la malattia non ha alcun legame con il servizio
Francesco Alberto Comellini, componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità – OSPERDI ETS