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Stipendi pagati in contanti: stop dal 1° luglio

Niente più stipendio pagato in contanti. La Legge di Bilancio 2018 prescrive infatti che dal 1° luglio i datori di lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente ai dipendenti. Il Parlamento ha dunque voluto lanciare un chiaro segnale: quello di arginare la prassi, abbastanza diffusa, di corrispondere ai dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva, e così facendo tutelare il lavoratore che riceva importi non corrispondenti a quanto scritto in busta paga.

La nuova legge prevede, per i contratti di lavoro subordinato, i cococo e le cooperative, le seguenti forme di pagamento:

  • bonifico;
  • strumenti di pagamento elettronico; assegno bancario o circolare consegnato;
  • anche contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

La tracciabilità tassativa del pagamento è esclusa in alcuni casi particolari, ma estesa ad altri. Per esempio la normativa non si applica ai contratti stipulati con la Pubblica amministrazione e al pagamento di  badanti e colf che lavorino almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (cioè coloro che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici).

NEGOZI, TURISTI E GIOCHI

Per gli esercenti attività di commercio al minuto e simili o gli agenti di viaggio il limite al contante, invece, è elevato a 10mila euro. Si precisa, però, che il limite opera solo per i trasferimenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati a turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari che abbiano residenza fuori dal territorio italiano. Nel settore dei giochi è infine possibile utilizzare il contante per giocate fino a 3mila euro, così come per le relative vincite.

COMPRO ORO E MONEYTRANSFER

Dal 5 luglio per i “compro oro” i contanti potranno essere utilizzati solo per transazioni fino a 499,99 euro. Per le operazioni uguali o superiori a 500 euro scatta invece il divieto ai contati (dimezzato rispetto ai 1000 euro previsti in precedenza). Non solo ma il “compro oro” è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali operazioni.

La legge prosegue nella direzione della lotta ai pagamenti in contanti, già iniziata con il Dlgs anti-riciclaggio del 2017 che prevede che il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3mila euro (ridotto a mille euro nel caso di moneytransfer).

La sanzione prevista va da 3mila a 50mila euro. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Bce infatti, nell’area euro il contante è resiliente: vale ancora il 78,8% del numero di transazioni, per il 53,8% del valore.

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