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Riforma Bcc: libertà d’uscita attraverso una banca spa

Del decreto governativo sulla riforma del credito cooperativo non si conosce il testo perché approvato con la formula “salvo intese”, da mettere a punto, prima della presentazione per la conversione in legge da parte del parlamento, previ ulteriori confronti con i principali attori in campo. Quindi ogni analisi critica di quanto deciso dall’ultimo Consiglio dei Ministri sconta un gap conoscitivo non da poco.

Per quanto noto, le polemiche sono andate fin da subito alle stelle e, soprattutto sul tema del cosiddetto “affrancamento delle riserve”, lo scontro si è fatto durissimo con il settore della cooperazione, perché è come se dal rafforzamento del sistema si fosse passati alla modifica dei diritti di proprietà sul patrimonio della banca cooperativa.

Con un’imposta del 20% sulle riserve, le BCC con più di 200 milioni di patrimonio, trasformandosi in soggetti cooperativi a mutualità non prevalente (banche popolari) ovvero in società per azioni, renderebbero il socio, ora titolare di diritti sul solo capitale, proprietario dell’intero patrimonio (capitale più riserve) della banca.

Un aumento di ricchezza di decine di volte, realizzato ope legis. Qualcuno, facendo un semplice calcolo applicato ad una delle BCC potenzialmente interessate, ha dimostrato che azioni ora del valore di 1000 euro, in quanto rapportate al capitale, si valorizzerebbero fino a 30 volte, in rapporto alle riserve complessive post affrancamento.

Il recupero della fuoriuscita del 20% delle riserve a seguito di una ancorché rilevante tassazione straordinaria, a mezzo di eventuale aumento di capitale per pari importo, potrebbe essere immediato, in quanto estremamente conveniente per il socio. La banca peraltro tornerebbe alla sua situazione patrimoniale iniziale, fatto salvo l’impegno a distribuire utili in misura ben diversa dalla attuale.

È stato osservato che il vulnus al principio cardine della cooperazione, la cosiddetta indivisibilità delle riserve, aprirebbe uno scenario di assoluta discontinuità rispetto alla storia cooperativa, con ipotesi che vanno dalla incostituzionalità della norma fino alla sua classificazione tra gli aiuti di stato, attirando pure (come ce ne fosse bisogno!) l’anatema dell’Unione Europea.

Vedremo a breve gli sviluppi di questo confronto (di cui non si avvertiva proprio l’esigenza), considerata la necessità di intervenire con rapidità e chiarezza sulle fragilità del sistema, anche se non ci si poteva aspettare che gli intenti riformatori trovassero fin da subito tutti d’accordo.

Eppure, avendo studiato un po’ la questione, il tema del rafforzamento del movimento bancario cooperativo (con la costituzione di un gruppo unico e il nuovo patto di coesione) e quello della libertà di uscita, da riconoscere a taluni soggetti a predeterminate condizioni, potrebbe trovare diversa conciliazione, senza inficiare i canoni della cooperazione, anzi facendo leva proprio su di essi.

Ne avevamo già parlato su questo giornale sia d’iniziativa sia commentando favorevolmente opinioni di altri ben più qualificati esperti. Si era fatto ancor di più, verificandone, informalmente, la praticabilità con i vertici di alcune centrali cooperative (Confcooperative) e con quelli dello stesso movimento bancario cooperativo (Federcasse), trovando positivi riscontri.

In che cosa consiste la proposta?

Consiste nella possibilità di cedere in blocco attività e passività bancarie da parte di una BCC a un soggetto bancario (da costituire o eventualmente già esistente) avente la forma giuridica della società per azioni, sulla base di quanto già è possibile per l’art. 58 del Testo Unico Bancario e la normativa civilistica.

La proposta è corroborata dalle numerose esperienze di successo praticate da anni nel mondo delle società cooperative di produzione e di consumo, nel pieno rispetto dei pilastri della cooperazione. La BCC, autorizzata a seguire questa strada, rinuncerebbe alla licenza bancaria, divenendo azionista della banca società per azioni, ma, in continuità cooperativa, manterrebbe il titolo alla conservazione delle riserve accumulate fino a quel momento nel più favorevole regime di imposta.

La cooperativa cedente, dopo aver mutato oggetto sociale perdendo la qualifica di banca, continuerebbe a beneficiare di quelle agevolazioni ove restasse a mutualità prevalente, fornendo servizi ai propri soci (di assistenza, culturali, di valorizzazione del territorio, ed altro), oltre a gestire la partecipazione bancaria formatasi come descritto.

Insomma questa ipotesi sembrerebbe del tutto praticabile a ordinamento dato, con minimali interventi normativi, salvo l’esplicita previsione della cessione in blocco degli asset bancari, in alternativa alla adesione al gruppo cooperativo, da inserire nel testo della riforma accanto alle altre ipotesi di uscita.

Il secondo rilevante aspetto della proposta è quello di stabilire a quali soggetti lasciare aperta questa strada, senza vanificare l’obiettivo del rafforzamento del sistema cooperativo nel suo insieme, così come proposto da Federcasse, dal quale, stante le criticità strutturali delle BCC, non si può assolutamente prescindere.

Si potrebbe limitare questa chance a pochi soggetti qualificati in base a criteri dimensionali diversi dal patrimonio, per superare le critiche avanti richiamate circa gli impatti sui diritti di proprietà. Un limite oggettivo, in quanto stabilito a livello europeo, potrebbe essere quello che separa le banche piccole da quelle medie, attualmente pari a 3,5 miliardi di attivo di bilancio: nei fatti, al momento, le BCC potenzialmente interessate sarebbero non più di sei o sette e non 15, come riportano i giornali, con riferimento al parametro dei 200 milioni di patrimonio.

La condizione più restrittiva deve comunque consistere nel fatto che la deroga non può essere soltanto di natura oggettiva, ma essere suffragata dalla dimostrazione che, potendo utilizzare questa possibilità, la banca consegua una inequivocabile condizione di maggiore robustezza dei profili patrimoniali, reddituali e di gestione dei rischi, rispetto a quella che otterrebbe con l’adesione al gruppo cooperativo proposto dal movimento.

A questo riguardo, sia il tema degli accorpamenti sia quello della attendibilità dei piani industriali sottostanti alle richieste di autorizzazione devono essere l’irrinunciabile fondamento tecnico per l’ottenimento del way out da parte della Banca d’Italia, la quale, come del resto previsto, deve restare arbitro unico del merito delle situazioni di autonomia.

Basterebbe il solo obbligo di presentare a sostegno proposte di aggregazione, per ridurre ulteriormente il novero dei possibili interessati. Avendo presenti i caratteri del sistema, sotto il profilo sia della distribuzione territoriale delle BCC maggiori, sia della piena adesione alle scelte del movimento di gran parte di queste, le possibili mancate adesioni al gruppo unico si ridurrebbero invero a poche unità.

Per esse, non potrebbero non far premio altre peculiarità, quali la storia di indipendenza maturata nel tempo rispetto al movimento federale o, soprattutto, il successo per aver sviluppato soluzioni originali, di natura industriale, tradottesi in maggiore efficienza allocativa e operativa rispetto alla media del sistema. Queste sono a nostro avviso le condizioni di base per coltivare una ragionevole biodiversità.

In conclusione, questo breve scritto ha lo scopo di proporre una ricomposizione dei contrasti ora evidenziatisi, facendo rientrare le motivate recriminazioni del mondo della cooperazione, il quale non sembra accettare che, tramite una tassa, la faticosa ricerca di soluzioni per il rilancio delle sorti del credito cooperativo in Italia possa essere vanificata, ma che soprattutto si possa mettere fine alla sua secolare storia.

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