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Salario minimo: sulla quantificazione e sugli effetti sulla contrattazione Rebaudengo ha ragione

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Ho letto con grande interesse l’articolo di Paolo Rebaudengo su FIRSTonline sul salario minimo. L’autore è stato un protagonista delle relazioni industriali, avendo diretto per molti anni quel settore alla Fiat. In questo ruolo ha gestito il passaggio al nuovo contratto aziendale e l’uscita da Confindustria. Non a caso – con un tono garbato di polemica retrospettiva – Rebaudengo ha voluto ricordare quelle vicenda, osservando che, a distanza di undici anni dall’uscita del gruppo Fiat dalla Confindustria, permane ancora la posizione dei soggetti contrattuali (confederazioni sindacali e Confindustria) che, in occasione della ratifica dell’accordo interconfederale del settembre 2011, rivendicarono il loro ruolo “esclusivo” in antitesi alla legge n.148 del 2011 che aveva introdotto l’articolo 8 con cui si riconosceva l’efficacia della contrattazione approvata dai lavoratori.

La norma venne pensata dall’allora ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, che, nel quadro delle iniziative che avevano portato all’accordo controverso nello Stabilimento di Pomigliano d’Arco (non sottoscritto dalla Fiom), poi esteso ad altri stabilimenti, intervenne drasticamente nel dibattito in corso allo scopo di promuovere la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) e gli spazi di sua competenza.

Mentre le parti sociali concordavano sul fatto che questi spazi sarebbero stati espressamente indicati dalla contrattazione nazionale (CCNL), Sacconi con l’art. 8 ampliò questa facoltà, prevedendo che accordi collettivi aziendali o territoriali (di prossimità è il termine tecnico) – purché sottoscritti dalla maggioranza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, o dalle loro rappresentanze in azienda – potessero derogare a norme contrattuali o anche legislative, con le uniche esclusioni di quelle Costituzionali o Comunitarie. Così anche l’accordo di Pomigliano (approvato dalla maggioranza dei lavoratori tramite referendum in data precedente l’entrata in vigore dell’intesa sindacale e quindi escluso dai suoi effetti) fu messo al sicuro.

La posizione dei sindacati fu condivisa della Confindustria, che sottoscrisse un protocollo con Cgil, Cisl e Uil in cui si impegnava a non applicare, attraverso intese a livello decentrato, quella norma di carattere derogatorio dei contratti nazionali e delle disposizioni di legge. Ciò determinò l’uscita della Fiat dall’associazione di viale dell’Astronomia. Ricordo che un giornalista americano mi chiese quale significato avesse quel divorzio: io risposi che poteva essere paragonato all’uscita della California dall’Unione. Ma l’articolo 8 ha continuato a portarsi addosso la maledizione di Montezuma della Cgil, salvo essere applicato – se del caso – in sordina, magari senza citare la norma.

La linea di politica industriale portata avanti da Sergio Marchionne non sarebbe stata possibile senza quella radicale trasformazione degli schemi contrattuali che portarono poi la Fiat/Fca ad uscire da Confindustria e ad avere una contrattazione collettiva autonoma, fuori dal contratto nazionale dei metalmeccanici, realizzando così il duplice obiettivo di un assetto – insieme – di prossimità, negli stabilimenti, e uniforme sul piano nazionale.

Avrebbe potuto fare di più il management della Fiat-Fca nell’innovazione delle relazioni industriali? Certamente sì. Ma a Marchionne interessava sistemare l’assetto della contrattazione negli stabilimenti italiani di un gruppo sempre più multinazionale. Il limite della svolta di Sergio Marchionne stava proprio qui: aver pensato a nuove relazioni industriali nel gruppo in una visione mondiale, inclusiva degli stabilimenti siti da noi, e non a cambiare nel suo complesso il “sistema Italia”. Sappiamo tutti che altri importanti complessi produttivi hanno seguito, sul piano della contrattazione, l’esempio di Fca.

Su quelle esperienze è in vigore una sorta di embargo mediatico: lo stesso che si applicò agli stabilimenti Fca dopo i successi della ristrutturazione. Una personalità come Marchionne (grazie ad un collaboratore come Paolo Rebaudengo) sarebbe stata in grado di promuovere una diversa struttura della contrattazione collettiva, estendendo il modello con cui aveva riportato sugli scudi gli stabilimenti italiani. Ma forse aveva altri pensieri, seguiva altre priorità, doveva portare a compimento altri obiettivi, in un contesto globale investito da una grande, accelerata ed imprevedibile trasformazione.

Il salario minimo ridimensiona la contrattazione collettiva a favore di quella decentrata

Tutto ciò premesso, Rebaudengo avanza, su FIRSTonline, una proposta articolata e sostenibile per la quantificazione del salario minimo che, è scritto nell’articolo, può essere facilmente definita prendendo a riferimento i valori erogati dalla cassa integrazione (massimale di 1222,51 mensile), che porterebbe ad un valore orario di poco più di 7 euro all’ora, importo che non comprometterebbe le “capacità negoziali” del sindacato e delle organizzazioni imprenditoriali per definire valori contrattuali più elevati legati alla prestazione.

Ma il clou del ragionamento dell’autore è un altro, di cui i sindacati farebbero bene a prendere nota, nella deriva disperata che li sta conducendo alla rincorsa di ogni tipo di tutela – sia essa di legge o contrattuale – senza tener conto della funzione che gli istituti delle relazioni industriali sono chiamati ad affrontare, a prescindere dalla loro forma, secondo una logica che non può essere una banale sommatoria o una sorta di matrioska che incorpora legge e contratto nel perseguimento del medesimo ruolo. Verrebbe da dire che anche nel rapporto tra salario minimo e contratto finirà per valere il principio del “ne bis in idem”.

Non intendo inserire arbitrariamente nel testo di Rebaudengo considerazioni che l’ex dirigente Fiat non svolge in modo chiaro e compiuto. Ma quando individua nel salario minimo uno strumento che può servire alla riforma della contrattazione Rebaudengo non può non riconoscere l’avvio di un processo che porterà ad un ridimensionamento della contrattazione collettiva nazionale a favore di quella decentrata. In primo luogo, per gli effetti giuridici che determinerebbe l’introduzione di un salario legale minimo, liberando il contratto nazionale dal ruolo che gli ha attribuito una giurisprudenza consolidata.

Il contratto nazionale – sostiene Rebaudengo – non dovrebbe più soddisfare l’art. 36 della Costituzione: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Se la seconda parte dell’articolo è soddisfatta dal salario minimo come lo è dal valore della cassa integrazione (nessuno ha mai messo in discussione la costituzionalità di tali importi), la prima parte della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro deve essere soddisfatta dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale o individuale.

°°°°L’autore è stato segretario confederale della Cgil e segretario nazionale della Fiom

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