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Egitto: novità alle dogane per il settore tessile e pelletteria

A novembre del 2011 sono stati emanati dalle autorità egiziane due decreti ministeriali che interessano questi due settori: il D.M. n.626, del 17 novembre 2011, concernente le importazioni/esportazioni in Egitto di tessuti, capi d’abbigliamento confezionati con l’utilizzo di filati tinti o colorati e tappeti e moquette (Amends the Import & Export Law and The Examination and Control System of Procedures on Imported and Exported Commodities in relation to the import of textile manufacturing products); e il D.M. n.660, del 24 novembre 2011, che interessa invece le importazioni/esportazioni di pelli naturali e artificiali, borse, calzature e loro parti (Amends the Import & Export Law and The Examination and Control System of Procedures on Imported and Exported Commodities in relation to the import of leather products).

Entrambe i decreti impongono l’obbligo di accompagnare le merci in questione da un Certificato di Ispezione e Controllo, disposizione che, dopo essere stata rinviata due volte dal Ministero dell’Industria e del Commercio Estero egiziano, entrerà in vigore il 30 marzo 2012 (originariamente il decreto doveva infatti aver effetto dal 30 novembre del 2011; posticipato al 31 gennaio di quest’anno, la sua entrata in vigore è stata rimandata ulteriormente al 30 marzo).

Il Certificato di Ispezione e Controllo in questione, da presentarsi alle dogane egiziane accanto alle merci in questione, dev’esser rilasciato da un laboratorio o da un organismo di certificazione che sia riconosciuto o dall’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), o da un altro ente, indifferentemente egiziano o straniero, purché approvato dal Ministero del Commercio Estero.
Vengono suggeriti, tra gli organismi di ispezione e controllo che operano secondo gli standard internazionali ISO 17020 e ISO 17011, alcuni nomi: INCOLAB, SGS, INTERTEK, Bureau Veritas e l’egiziano EGAC.

E’ richiesta inoltre l’autenticazione del Certificato da parte della Camera di Commercio e dell’Ambasciata Egiziana nel paese d’origine delle merci. Tra gli altri requisiti che tale Certificato deve rispettare, il decreto prevede l’obbligo di indicare, per ogni tipo di merce, informazioni relative: quantità, valore, paese di produzione, nome dell’impianto di produzione e relativo indirizzo, nome dell’importatore locale, e risultati delle analisi e del controllo che garantiscano la conformità del prodotto rispetto alle specifiche tecniche riconosciute in Egitto.

A questo proposito, l’ente egiziano GOEIC (General Organization for Export & Import Control), all’arrivo delle merci alla dogana, è autorizzato a eseguire controlli su alcuni campioni.

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