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Ecobonus al 110%: lavori agevolati e regole definitive

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L’ecobonus al 110% è realtà. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, con la pubblicazione del decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, arrivano le regole definitive sulla maxi agevolazione valida per chi decide di effettuare lavori che aumentino l’efficienza energetica degli edifici e riducano il rischio sismico (il cosiddetto sismabonus).

Il decreto Rilancio contiene i dettagli relativi ai lavori che daranno diritto all’ecobonus al 110%, alle condizioni per usufruirne e alla platea di potenziali beneficiari. Vediamo dunque quali sono le regole definitive previste dal Governo per dare slancio al settore edilizio alle prese con la crisi causata dalla pandemia di coronavirus.

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ECOBONUS AL 110%: L’ELENCO DEI LAVORI “TRAINANTI”

Il decreto rilancio individua tre tipologie di lavori, cosiddetti “trainanti”, che danno diritto ad accedere all’ecobonus al 110%, prevedendo per ciascuno di questi interventi limiti di spesa differenti. Per accedere all’agevolazione sarà necessario effettuare questi lavori dal 1°luglio al 31 dicembre 2021. 

Secondo l’articolo 119 sono soggetti alla maxi agevolazione al 110%:

  1. i lavori di isolamento termico delle superfici opache degli edifici che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda. In questo caso il tetto di spesa è stato fissato a 60mila euro per ogni unità immobiliare dell’edificio;
  2. lavori sulle parti comuni degli edifici che prevedano la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o a microgenerazione. Il limite di spesa è di 30mila euro per unità immobiliare dell’edificio.
  3. Il terzo intervento trainante riguarda le case unifamiliari. L’ecobonus al 110% si applica alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di microgenerazione o a pompa di calore di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso il tetto di spesa è di 30mila euro.

Per i lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione, sia nei condomini che nelle case unifamiliari, l’ecobonus al 110% si applica anche alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 

ECOBONUS AL 110%: GLI ALTRI LAVORI

Il decreto rilancio prevede che l’ecobonus al 110% si applichi anche ad altri tipi di interventi soggetti attualmente alla detrazione al 50 o al 65%. C’è però una condizione: questi interventi devono essere realizzati insieme ad almeno uno dei “lavori trainanti” sopra indicati. 

Facendo un esempio pratico, se sostituiamo gli impianti di climatizzazione o effettuiamo lavori di coibentazione dell’edificio, abbiamo diritto all’ecobonus al 110% anche sui lavori di sostituzione delle finestre, sull’installazione di pannelli solari ecc. 

Il decreto specifica inoltre che l’ecobonus al 110% si applica anche sulle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici entro un limite di spesa di 48mila euro e all’installazione di colonnine elettriche per la ricarica delle auto. Anche per questi due interventi, la condizione è che siano effettuati parallelamente a uno o due dei lavori trainanti sopra elencati. 

ECOBONUS AL 110%: LE CONDIZIONI

Previste altre tre condizioni di accesso:

  1. l’ecobonus al 110% si applica sulle spese sostenute dal 1°luglio al 31 dicembre 2021;
  2. gli interventi devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, si dovrà comunque conseguire la classe energetica più alta. Il tutto va dimostrato tramite un attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato da un tecnico autorizzato. 
  3. Tramite un decreto ministeriale che sarà emanato nei prossimi 30 giorni saranno chiariti tutti i dettagli relativi a regole e limiti da rispettare per accedere al superbonus. Per il momento dunque, è necessario attendere ancora. E va comunque considerato che il decreto – in fase di conversione in legge in Parlamento – può subire modifiche.

ECOBONUS AL 110%: CHI PUÒ RICHIEDERLO

Al comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, si specifica la platea dei beneficiari. Potranno avere accesso all’ecobonus al 110%:

  • i condomìni; 
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali, 
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.

SECONDE CASE SI O NO?

L’ecobonus al 110% è valido sulle prime case e sulle seconde case in condominio e sulle case unifamiliari adibite ad abitazione principale. Non si potrà applicare invece agli interventi effettuati sulle case unifamiliari che fungano da seconda casa. 

SISMABONUS AL 110%

Il decreto rilancio prevede che si abbia diritto ad una detrazione al 110% anche per i lavori di miglioramento sismico degli edifici, a condizione che questi si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (esclusa dunque la 4). Il suberbonus è valido sia per i lavori in condominio che per quelli sulle case unifamiliari ed è valido anche per l’acquisto di edifici antisismici. 

DETRAZIONE, CESSIONE O SCONTO IN FATTURA

Sia l’ecobonus che il sismabonus al 110% potranno essere fruite direttamente usufruendo di una detrazione al 110% della spesa sostenuta (recupero in 5 quote annuali). In alternativa il credito potrà essere ceduto alle imprese esecutrici (ma bisogna essere sicuri che l’impresa scelta preveda quest’opzione) alle banche, ad altri intermediari finanziari o, solo per il sismabonus, ad un’assicurazione. Terza alternativa: optare per uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa. Quest’ultima acquisirà un credito del 110% e potrà a sua volta cederlo a banche, a soggetti terzi o intermediari finanziari.

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