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Pagamenti P.A., focus sui Decreti Certificazione

Dall’analisi del problema relativo ai mancati pagamenti della P.A., condotte da esperti ed operatori del settore, sono emerse due criticità principali: una legata all’eccessiva concentrazione dei volumi di debito in capo a determinati Enti e l’altro relativo alle procedure di certificazione.

Da più parti è venuta quindi la richiesta, rivolta al Governo, di semplificare la normativa e le procedure relative alla certificazione dei crediti (cfr. Unicredit e Sace, accordo per le imprese creditrici della P.A.). Questi inviti sono stati raccolti dal Governo ed inseriti nell’intervento globale messo a punto pochi giorni fa dal CdM (cfr.Varati i decreti per sbloccare i crediti delle imprese verso le P.A.); due dei quattro decreti, infatti, si occupano della certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A..

I due decreti sono differenziati solo dal punto di vista formale perché sostanzialmente si tratta, a detta dello stesso Governo, di “due decreti fotocopia” relativi rispettivamente alle Amministrazioni centrali ed a quelle Locali per le quali, tuttavia, permane l’esclusione di Enti commissariati e Regioni sottoposte a piano di rientro così come nel “decreto compensazioni“. Nel testo vengono definite le procedure relative alla certificazione dei crediti ed alle “forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato”.

L’intervento prevede l’istituzione di due modalità di certificazione: in forma ordinaria o mediante piattaforma elettronica. Il sistema on-line verrà attivato entro tre mesi dall’emanazione del decreto e, una volta attivo, garantirà una procedura semplificata non rendendo necessario l’obbligo di redazione in atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione.

Il processo inizia con l’invio da parte del creditore dell’istanza di certificazione che dovrà indicare l’ente debitore, le fatture e gli estremi della prestazione e l’indicazione esplicita della scelta di portare il credito in compensazione di somme iscritte a ruolo. Con l’invio dell’istanza il creditore rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento.

Ricevuta l’istanza, la P.A. interessata avrà a disposizione 60 giorni per verificare la sussistenza ed esigibilità del credito e l’assenza di procedimenti giurisdizionali pendenti legati allo stesso, e di conseguenza certificare il credito. L’Amministrazione è tenuta ad indicare la data di pagamento del debito che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza. Per crediti di importo superiore a 10.000 euro l’Amministrazione verifica la presenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento ed in tale caso la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute. Qualora il creditore detenga esposizioni debitorie nei confronti della medesima Amministrazione cui richiede la certificazione, la stessa procede alla compensazione.

Concluso il processo di certificazione, le imprese creditrici avranno tre opzioni: compensare il credito con debiti iscritti a ruolo attraverso le modalità indicate nel “decreto compensazioni”, cedere il credito a banche od intermediari finanziari o, infine, ottenere un’anticipazione bancaria.

Decorsi i 60 giorni, qualora l’Amministrazione non abbia portato a termine la procedura, il creditore può presentare una nuova istanza con la nomina di un commissario ad acta che provvederà nel termine di ulteriori due mesi a rispondere sostituendosi all’amministrazione.

In allegato il testo dei due decreti.


Allegati: D.M. Certificazione_Amministrazione_Centrale.pdfhttp://firstonline-data.teleborsa.it/news/files/486.pdf

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