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Benzina e diesel, prezzi medi esposti dal primo agosto: ecco cosa cambia con i nuovi cartelli

Imagoeconomica

Da oggi, primo agosto, scatta l’obbligo di esporre i prezzi medi dei carburanti: gasolio, benzina, gpl e metano. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha bocciato il ricorso dei benzinai, respingendo la sospensiva del provvedimento deciso dal governo guidato da Giorgia Meloni lo scorso gennaio per contrastare le presunte speculazioni dietro al caro-benzina. A sette mesi di distanza dal decreto-legge sembrava che molte delle tensioni che avevano portato all’introduzione del provvedimento si fossero allentate. In realtà negli ultimi giorni il rincaro dei prezzi alla pompa ha riacceso la polemica. E nonostante il no alle loro richieste arrivato dal Tar, i gestori non si arrendono e sono pronti a presentare ricorso al Consiglio di Stato. Fegica e Figisc continuano a sostenere che il cartello del prezzo medio “non porterà alcun vantaggio ai consumatori”, essendo incompatibile anche con le norme sulla concorrenza. Una tesi condivisa anche dall’Unione nazionale consumatori, che definisce quella l’obbligo di comunicazione dei prezzi medi, una “scelta sciagurata che ridurrà la concorrenza”. Ma vediamo cosa cambia con il nuovo obbligo di esporre, vicino ai prezzi del distributore, anche quelli medi nazionali di benzina e diesel.

Obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti: cosa è successo

La questione nasce in seguito alla completa eliminazione dello sconto sulle accise deciso dal governo lo scorso gennaio. Ovviamente ciò ha causato un improvviso aumento dei prezzi. Diversi esponenti del governo avevano però accusato i gestori dei distributori di speculare sul prezzo della benzina. I dati sui prezzi, in realtà, non sostenevano in nessun modo questa lettura: scomponendo i prezzi infatti era emerso che gli aumenti erano esattamente in linea con l’aumento delle accise. Tuttavia, l’esecutivo aveva deciso di emanare un decreto per favorire una maggiore trasparenza sulle tariffe. I benzinai hanno a lungo protestato contro questa norma, arrivando anche allo sciopero, sostenendo che l’obbligo non avrebbe contribuito ad aumentare la trasparenza ma a generare solo “più confusione”.

Prezzi carburanti in rialzo: per il ministero “sono casi isolati”. La replica di Assoutenti

Negli ultimi giorni ci sono state nuove polemiche in merito ai prezzi dei carburanti in seguito a un’analisi dell’associazione Assoutenti che ha denunciato rincari generali in vista della partenza di milioni di italiani per le vacanze estive fino a 2,5 euro al litro. Il governo, stavolta, invece di puntare il dito contro i benzinai ha sminuito i rincari, sostenendo si trattasse di “casi isolati”. “I prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono ben al di sotto dei 2 euro al litro. Si attestano a valori medi di 1,89 euro/lt per la benzina e di 1,74 euro/lt per il gasolio.”, ha precisato il ministero delle Imprese e del Made in Italy prendendo l’ultima elaborazione settimanale dei prezzi dei carburanti effettuata dall’Osservatorio Prezzi Carburanti del dicastero. “L’attuale crescita del prezzo medio, di circa 0,03 euro/lt nella scorsa settimana, è determinata da quanto si sta osservando nei mercati internazionali, a causa dell’aumento delle quotazioni sia del petrolio sia dei prodotti raffinati”.

“Sappiamo bene che i prezzi a 2,5 euro al litro sono casi limite ma non è certo questo il problema – ha dichiarato il presidente di Assoutenti Fabio Truzzi –. La questione principale è la forte salita dei listini dei carburanti alla pompa che si sta registrando in occasione delle partenze estive degli italiani, un fenomeno che puntualmente si verifica ogni anno e incide enormemente sulle tasche dei cittadini che si spostano in auto per raggiungere le località di villeggiatura” (quest’anno la maggioranza).

Obbligo comunicazione dei prezzi della benzina: cosa cambia

ll ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato apposita circolare con tutti i chiarimenti e le istruzioni del caso per i benzinai. I prezzi dei carburanti in vendita (indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza) dovranno essere esposti in bella vista tramite cartelloni nei distributori nel seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl e metano. Per quando riguarda le caratteristiche e le modalità, gli operatori avranno ampia libertà di posizionamento ma sui caratteri dovranno garantire una dimensione minima pari a 12 cm in altezza. Non avranno voce in capitolo nemmeno sugli orari. I cartelloni con i prezzi medi andranno esposti:

  • entro le 10:30 se l’apertura è precedente o contestuale alle 8:30 oppure in caso di apertura h24;
  • entro due ore dall’apertura negli altri casi.

Dal 24 luglio 2023 c’è l’obbligo, per i gestori degli impianti, di comunicare ogni settimana le variazioni dei prezzi, anche in assenza di variazioni. Altrimenti, scatta l’obbligo immediato per:

  • comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto per chi non è già accreditato;
  • comunicazione preventiva o contestuale di tutte le variazioni.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati dall’esercente al ministero tramite portale Osservaprezzi Carburanti, il provvedimento chiarisce le tempistiche e le modalità di comunicazione dei prezzi applicati. Se un esercente eroga carburante esclusivamente in modalità servito, ha l’obbligo di comunicarne i prezzi. Se eroga carburante anche self-service, ha solo l’obbligo di comunicare i prezzi self-service.

I dati aggregati (nazionali per i distributori su autostrade e regionali per gli altri) saranno resi disponibili online, in formato aperto, ogni mattina in una sezione specifica del sito Mimit.

  • I prezzi medi saranno pubblicati sul sito Mimit;
  • I prezzi dei benzinai saranno pubblicati sul Portale Osservaprezzi Carburanti;

Cosa si rischia?

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi dei carburanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dai 200 euro fino ai 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, se il gestore non rispetterà l’obbligo di comunicazione per almeno 4 volte, anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni. Tale sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esporre il prezzo medio. L’accertamento delle violazioni spetta alla Guardia di finanza, mentre all’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.

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