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القضاء والعمال: وفقًا لقاضي التحقيق في ميلانو، فإن سائقي توصيل شركة جلوفو ليسوا موظفين. إليكم السبب وما الذي يتغير.

Il gip di Milano Roberto Crepaldi respinge la richiesta della Procura di imporre l’assunzione dei rider di Glovo. La qualificazione del rapporto di lavoro, secondo il giudice, va valutata caso per caso e nelle sedi della giustizia del lavoro

القضاء والعمال: وفقًا لقاضي التحقيق في ميلانو، فإن سائقي توصيل شركة جلوفو ليسوا موظفين. إليكم السبب وما الذي يتغير.

هناك giudice anche a Milano. L’esperienza di oltre un trentennio ci aveva persuasi del contrario sia per quanto riguarda la procura che i gip. Sull’operato della magistratura inquirente ci sarebbe da raccontare una lunga storia, quanto ai gip eravamo rimasti al caso di Italo Ghitti, l’alter ego del Pool di Milano ai tempi di Tangentopoli. Per la verità la magistratura giudicante meneghina non era mai stata aliena a sentenze giuste in giudizi fortemente pompati dal circuito mediatico-giudiziario. Per restare in tempi recenti ricordiamo il processo per corruzione internazionale intentato contro l’ايني ل caso Nigeria, ma per stare ancora più vicini ci riferiamo alla smentita clamorosa dei presupposti della crociata promossa dalla procura contro la politica edilizia del Comune di Milano che tanti danni ha provocato alla città, alla sua economia e a tante famiglie. Nei giorni scorsi il gip Roberto Crepaldi – respingendo la richiesta con cui il pubblico ministero باولو ستوراري chiedeva di imporre l’assunzione a tempo indeterminato e subordinato per tutti i fattorini della piattaforma Glovo (gestita in Italia attraverso la controllata Foodinho s.r.l.) – ha riportato sui canali della correttezza la pratica estorsiva attuata – come ‘’potere di supplenza – ormai da alcuni anni dalla procura di Milano nelle vertenze di lavoro. Di questa pratica abbiamo avuto occasione di parlare in diverse occasioni su questa rubrica.

La Procura di Milano e il lavoro dei rider

La procura di Milano – tramite il sostituto Paolo Storari – ha scoperto un nuovo filone nel campo del قانون جنائي e ha avviato indagini che hanno coinvolto, con metodo, diversi giganti dei settori della logistica, della grande distribuzione, della sicurezza e della moda. Poi l’attenzione si è rivolta ai big del توصيل الطعام e del lavoro su المنصات الرقمية. Un florilegio di condizioni e di rapporti giuridici diversi, caratterizzato dal cattivo funzionamento delle regole tradizionali (come la contrattazione collettiva) e dalla mancanza di regole adeguate e pertinenti alle nuove organizzazioni del lavoro. Le aziende, spesso multinazionali, vengono accusate di violazione della legge sul caporalato, ovvero la legge 199/2016, approvata per combattere il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori, introducendo il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e sanzionando sia il caporale (chi recluta) sia il datore di lavoro (chi impiega). In sostanza, le più antiche forme di استغلال vengono considerate analoghe alle attività regolate dall’algoritmo. La legge definisce lo sfruttamento come un approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori e prevede pene severe fino all’arresto obbligatorio in caso di violenza. Quelle norme – e la procura meneghina se ne è avvalsa ripetutamente – consentono di sottoporre l’azienda al controllo giudiziario e cioè ad un vero e proprio مفوض nonché al sequestro cautelativo di rilevanti somme di denaro; sulla base di queste premesse, la procura apriva una trattativa informale con l’azienda, la quale – compresa l’antifona – non esitava ad andare al sodo sia che si trattasse di erogazioni retributive o di revisione della filiera degli appalti con relative assunzioni dirette, ottenendo in cambio la revoca del commissariamento (e quindi la restituzione della funzione imprenditoriale) e la restituzione delle somme sequestrate.

Nei primi casi, quando toccò alle aziende della vigilanza, della logistica, della distribuzione e della moda i problemi erano più chiari. Quasi sempre si trattava di casi di موظف, spesso regolato da un contratto collettivo con norme salariali e normative giudicate inadeguate ai sensi dell’articolo 36 Cost. Di conseguenza, anche il ‘’ravvedimento operoso’’ a cui veniva indotta l’azienda finiva per riguardare i trattamenti tipici di questo tipo di rapporto giuridico. Nel caso dei riders, prima ancora della valutazione dei trattamenti era necessario inquadrare la natura del rapporto. Il lavoro su piattaforma digitale è un campo inesplorato. Ma – come ha detto un lucido analista dei problemi del lavoro come ماركو بنتيفوغلي in una intervista ad Huffpost – i rider non sono un fenomeno esotico: sono l’avanguardia di un mercato del lavoro dove sempre più persone fanno attività mediata da app. E ha aggiunto: le categorie classiche sono state pensate per l’industria o il pubblico impiego non per il lavoro gestito da algoritmi. E sarebbe un errore non solo giuridico, ma concettuale quello di far entrare in categorie vecchie un fenomeno nuovo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: incertezza e sfruttamento.

Rider e lavoro subordinato: cosa prevede la legge

Non esiste la scorciatoia del العمل المرؤوس come regola generale. È il momento dei diritti che guardano al XXI secolo, con contrattazione collettiva dedicata al lavoro digitale e con una legge che restituisca dignità a chi è occupato (spesso come secondo lavoro) in servizi che tutti usano. I lavoratori delle piattaforme solo in Europa sono 45 milioni ed esiste una direttiva della Ue che detta una normativa di tutela essenziale, che le legislazioni nazionali devono recepire. Per ora il governo italiano ha adottato nel decreto del 1 مايو alcune prime misure di tutela, la più importante delle quali definisce il perimetro della questione giuridica: “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. La qualificazione del rapporto di lavoro tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all’effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l’altro, quelli desumibili dall’utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Quando emergono fatti che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria”.

Il gip di Milano e il caso Foodinho

A questo punto è subentrata la delibera (“liberatoria”) del gip روبرتو كريبالدي il quale ha ribadito che non spetta alla giurisdizione penale trasformare d’ufficio i riders in lavoratori subordinati come aveva chiesto la procura per la controllata Foodinho s.r.l. attualmente sotto amministrazione giudiziaria, su disposizione della stessa procura che aveva chiesto l’assunzione dei 40mila riders.

Nel rigettare l’istanza della Procura, il gip ha tracciato quella che appare una linea netta tra il perimetro dell’intervento penale e quello della giustizia del lavoro. Il compito del giudice penale in fase cautelare, ha precisato il gip Crepaldi, deve concentrarsi esclusivamente sulla verifica dell’adeguatezza delle retribuzioni, così da eliminare condizioni di sfruttamento – con paghe finora ritenute sotto la soglia di povertà – e garantire i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 36 della Costituzione.

La qualificazione giuridica della prestazione, ovvero la scelta di considerare i rider autonomi o subordinati, per il gip prescinde dalla natura dell’intervento cautelare e deve essere eventualmente affrontata nell’ambito di un separato contenzioso civile davanti al giudice del lavoro.

La Procura aveva sollecitato l’inquadramento come lavoratori subordinati richiamando anche le norme soprarichiamate del recente decreto del حكومة ميلوني, secondo cui la presunzione di subordinazione scatta in presenza di poteri di direzione e controllo sul lavoratore. Tuttavia, per il gip, – come riportano le cronache- tali valutazioni richiedono un’analisi dettagliata caso per caso.

Rider, subordinazione e impatto sulle piattaforme

Nelle motivazioni del decreto del gip emerge inoltre l’esigenza di adottare la massima cautela di fronte a un’imposizione di massa.

Un passaggio forzato alla subordinazione comporterebbe infatti un impatto economico e organizzativo profondo non solo per l’azienda, ma per gli stessi fattorini. Molti rider lavorano infatti con una doppia committenza, operando contemporaneamente per più piattaforme del delivery food (come Deliveroo, anch’essa sotto controllo giudiziario), e per diversi di loro la consegna del cibo non rappresenterebbe l’attività principale. L’assunzione a tempo indeterminato li vincolerebbe a regole decisamente più rigide in termini di orari, turni e monocommittenza. Così i riders – aggiungiamo noi – somiglierebbero alla signora anziana che viene costretta dal boy scout ad attraversare la strada anche se non è quello il percorso che intende seguire.

مساء ستوراري هل تعلم ذلك impugnerà la decisione.

وفي الوقت نفسه ، فإنistanza di revoca del controllo giudiziario precedentemente avanzata dai legali di Foodinho è stata تراجع, anche alla luce del parere contrario dell’amministratore giudiziario, intenzionato a verificare con maggiore certezza l’efficacia delle misure adottate sul fronte salariale. Il controllo giudiziario proseguirà quindi sul binario del monitoraggio degli stipendi e della tutela della dignità del lavoro, lasciando la querelle sull’inquadramento contrattuale alle sedi giuslavoristiche preposte.

Vedremo gli esiti dell’impugnazione annunciata dalla procura, ma il decreto del gip non fa una grinza e riporta il diritto laddove c’era la sua forzatura. Spetta ad un giudice – cosa che fino ad ora non è avvenuta perché l’uso del potere di supplenza aggirava l’intervento del giudice terzo – stabilire se nel caso concreto è applicabile la legge sul caporalato e se – in sede di processo del lavoro – si accertano i presupposti del rapporto di subordinazione. Marco Biagi sosteneva che, in generale, la medesima prestazione potrebbe essere svolta, indifferentemente, nell’ambito di rapporti giuridici subordinati o autonomi o parasubordinati. La questione può essere risolta soltanto esaminando le modalità di esecuzione della prestazione stessa nel quadro dei rapporti tra le parti.

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