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Legge di stabilità, Vegas (Consob): la Tobin tax è facile da schivare e danneggia i derivati

La Tobin tax introdotta dalla legge di stabilità sarà facile da schivare e allo stesso tempo danneggerà chi opera con i derivati. La necessità di introdurre il prelievo sulle transazioni finanziarie “non è in dubbio, tuttavia qualche razionalizzazione potrebbe essere adeguata”. Questo l’allarme lanciato oggi dal presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nel corso di un’audizione in commissione Finanze alla Camera.

Il problema, secondo Vegas, è il non “perfetto allineamento” del prelievo con la “disposizione europea”, dal momento che “la norma è chiamata a operare nel più ristretto ambito nazionale”. Rimarrà possibile “per i non residenti in Italia effettuare all’estero transazioni su azioni italiane senza essere tenuti al pagamento dell’imposta – ha argomentato il numero uno della Consob – e per questo motivo permangano rischi di elusione attraverso la delocalizzazione di importanti comparti dell’industria finanziaria nazionale“.

Ma non basta: “I rischi connessi all’introduzione della Tobin tax potrebbero essere amplificati nel caso in cui l’Italia adottasse l’imposta in via anticipata rispetto all’entrata in vigore della direttiva europea in materia”. Per Vegas, in questo caso, “la disposizione italiana, pur costituendo una sorta di ‘normativa ponte’ destinata ad operare solo in via temporanea, potrebbe comunque determinare effetti di ‘spiazzamento’ anche irreversibile sui mercati. L’imposta recentemente introdotta in Francia, invece, contiene alcune previsioni in grado di attenuare gli effetti negativi derivanti dall’adozione isolata dell’imposta”.

Quanto ai derivati, il presidente della Consob ritiene che l’imposta “determini una forte penalizzazione” per chi opera con questi strumenti. Il ddl stabilità, ha spiegato Vegas, ha introdotto una imposta di bollo sulle compravendite di azioni di emittenti italiani e sulle operazioni in derivati con un’aliquota unica pari allo 0,5%, “da applicarsi rispettivamente sul controvalore dell’operazione e sul valore nozionale di riferimento”.

L’imposta italiana “si discosta dal disegno della Commissione europea del settembre 2011 per la mancata differenziazione delle aliquote in funzione della tipologia di strumento finanziario negoziato – ha aggiunto Vegas -. Ciò determina una forte penalizzazione dell’operatività in strumenti derivati. Rispetto alla suddetta proposta, inoltre, vi è un esplicito riferimento alla nazionalità dell’emittente, mentre manca il riferimento al principio di residenza in Italia dell’intermediario quale ulteriore elemento di definizione dell’ambito di applicazione dell’imposta”.

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