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Imu e Tasi 2018: guida alla prima rata in scadenza

Anche quest’anno torna l’appuntamento con le tasse sulla casa, ma stavolta la data da segnare sul calendario non è il 16 giugno – che cade di sabato – bensì il 18, ultimo giorno utile per pagare la prima rata di Imu e Tasi 2018.

Tra le varie informazioni da tenere a mente, la più importante è che né l’imposta municipale unica né la tassa sui servizi indivisibili si pagano sull’abitazione principale, da non confondere con la prima casa.

1) CHI DEVE PAGARE IMU E TASI 2018?

L’abitazione principale è l’immobile in cui si ha la residenza anagrafica e si vive abitualmente. L’espressione “prima casa”, invece, fa riferimento al possesso (si può acquistare un immobile come prima casa anche mantenendo la residenza altrove, purché nello stesso Comune) e serve a usufruire delle agevolazioni fiscali in sede di acquisto (come le riduzioni sull’imposta di registro o sull’Iva).

Quando però si tratta dell’esenzione da Imu e Tasi, in gioco c’è l’abitazione principale, non la prima casa. In altre parole, chi non vive nell’immobile in cui ha la residenza, anche se lo ha acquistato come prima casa, deve pagare su quell’immobile sia l’Imu sia la Tasi, come se si trattasse di una seconda casa.

I due prelievi non si pagano nemmeno sulle pertinenze dell’abitazione principale, ossia magazzini e locali di deposito (categoria catastale C/2), box auto, rimesse, stalle e scuderie (C/6), tettoie chiuse o aperte (C/7). L’esenzione è garantita su una sola unità immobiliare per ciascuna categoria: se ad esempio si hanno due box, su uno dei due si devono pagare sia l’Imu sia la Tasi. È necessario che venga rispettato anche il principio della contiguità: se il posto auto è lontano dall’abitazione non viene classificato come pertinenza.

Al contrario, Imu e Tasi si pagano anche sull’abitazione principale nel caso si tratti di un immobile di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ma con una detrazione fissa di 200 euro, a meno che il Comune non l’abbia aumentata.

Sulla seconda casa, invece, si paga sia l’Imu sia la Tasi.

ESENZIONI IMU 2018

Oltre alle abitazioni principali non di lusso, sono esentati dall’Imu i seguenti immobili:

  • le case su cui c’è un diritto di usufrutto o di abitazione del coniuge superstite;
  • gli immobili assegnati dal giudice all’ex coniuge (in questi casi l’obbligo fiscale ricade su chi ha diritto a utilizzare l’immobile, a meno che non si tratti di abitazione principale);
  • le abitazioni di chi è ricoverato in modo permanente in una casa di cura, purché non siano affittate e solo se la delibera comunale prevede l’assimilazione all’abitazione principale;
  • gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzati come abitazione principale dai soci o da studenti;
  • case popolari e abitazioni di housing sociale;
  • l’unico immobile (non affittato) di proprietà di militari o personale delle forze di polizia;
  • i terreni degli imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, quelli ricadenti in aree montane e quelli che si trovano nelle isole minori.

Se l’abitazione è in affitto, l’inquilino non deve mettere mano al portafoglio: paga solo il padrone di casa.

ESENZIONI TASI 2018

Diversamente dall’Imu, quando si parla di Tasi gli affittuari e tutti coloro che rientrano nella categoria degli “occupanti” (a prescindere dall’esistenza di un titolo come il contratto di locazione, di comodato o altro) pagano una quota della tassa stabilita dal Comune in un intervallo che va dal 10 al 30%. La parte rimanente (tra il 70% e il 90%) è a carico del proprietario.

Se la delibera del Comune non indica nulla, l’inquilino è tenuto a versare il 10% della Tasi.

In caso d’inadempienza da parte dell’occupante, il proprietario non sarà chiamato a risponderne.

Per gli inquilini, infine, scatta l’esenzione totale se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Ma attenzione: l’occupante non deve pagare la propria quota di Tasi se usa la casa come abitazione principale, ovvero se ha nell’immobile ha la residenza anagrafica e ci vive abitualmente. In questi casi il proprietario versa comunque solo la propria quota di Tasi, non l’intero importo.

Oltre alle abitazioni principali non di lusso, sono escluse dalla Tasi anche altre categorie di immobili:

  • tutti i terreni agricoli;
  • gli alloggi sociali;
  • le case assegnate dal giudice in caso di divorzio o separazione (il proprietario o comproprietario è esentato, mentre l’assegnatario è esente finché rimane la sua abitazione principale);
  • gli immobili di proprietà indivisa di cooperative edilizie che sono abitazione principale dei soci;
  • gli immobili non locati di proprietà delle forze armate o di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero;
  • i rifugi alpini non custoditi e i punti d’appoggio.

2) QUALI SONO LE ALIQUOTE?

Quasi tutti i Comuni hanno confermato le aliquote degli anni scorsi. Nella maggior parte dei casi non avevano scelta: gli aumenti sono bloccati per legge da due anni, mentre le riduzioni sono consentite, ma quasi mai le amministrazioni possono permettersi di far calare le entrate.

A volte però accade: è il caso di Milano, dove per il 2018 il Comune ha varato l’esenzione dalla Tasi per gli immobili in categoria catastale D e destinati al servizio di mercato all’ingrosso, che vedono ridotta l’Imu al 7,6 per mille.

Per avere la certezza su quale sia l’aliquota da applicare è bene controllare la delibera del proprio Comune dal sito del Dipartimento delle Finanze:

3) QUAL È LA BASE IMPONIBILE?

Mentre le aliquote possono variare, la base imponibile è sempre la stessa sia per l’Imu sia per la Tasi. Si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per uno dei seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 (laboratori artigianali, palestre (senza fini di lucro), stabilimenti balneari);
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5, per i quali, come detto, il moltiplicatore è 80;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Per le aree edificabili, la base imponibile di Tasi e Imu coincide con il valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno.

Infine, la base imponibile è ridotta del 50% sui fabbricati d’interesse storico o artistico e su quelli dichiarati inagibili o inabitabili da un tecnico comunale.

4) COME SI PAGA?

Per pagare si possono usare il modello F24 o il bollettino postale (sia cartaceo sia telematico). Se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile occorre compilare due moduli distinti (due righe nel caso dell’F24).

Ecco i codici Tributo:

IMU
  • abitazione principale e relative pertinenze 3912;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale 3913;
  • terreni (Comune) 3914;
  • terreni (Stato) 3915;
  • aree fabbricabili (Comune) 3916;
  • aree fabbricabili (Stato) 3917;
  • altri fabbricati (Comune) 3918;
  • altri fabbricati (Stato) 3919;
  • interessi da accertamento (Comune) 3923;
  • sanzioni da accertamento (Comune) 3924;
  • immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato) 3925;
  • immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune) 3930.
TASI
  • abitazione principale e le relative pertinenze 3958;
  • immobili diversi dalle abitazioni principali 3961;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale 3959;
  • aree edificabili 3960.
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