X

Tar: sì all’obbligo di Pos per professionisti e imprese

Per i professionisti e per le imprese la norma che obbliga ad effettuare pagamenti con il bancomat per importi superiori ai 30 euro, non viola alcun parametro di legittimità né provoca eccessi di poteri che giustifichino la sua sospensione sia pure in via cautelare. Lo ha deliberato il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l’ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota ieri. I giudici amministrativi hanno respinto l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico.

Un bonifico bancario, secondo il parere dei professionisti, costa la metà del pagamento via Pos e consente lo stesso risultato di tracciabilità. Il costo sostenuto dai professionisti, però, a giudizio del Tar “non è irreparabile”, considerando anche che dal prossimo 29 luglio entreranno in vigore le misure varate del ministero dell’Economia per ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate tramite Pos.

Gli architetti avevano manifestato la propria disapprovazione nei confronti della norma che definivano  insensatamente vessatoria e costosa considerando che  il suo principale obiettivo, ovvero quello di contrastare  elusione ed evasione, poteva essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifici o assegni) senza che i professionisti fossero obbligati ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, considerato il divieto di richiedere un sovrapprezzo legato all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Ma “il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici – ha dichiarato il Tar – e i criteri direttivi “fissati dalla legge, che “impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giungo 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”. Pertanto, “a una prima e inevitabilmente sommaria valutazione – scrivono i giudici – l’atto impugnato non sembra viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, nè sotto il profilo della violazione di legge nè sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere”.

Il presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie ha reagito duramente riconfermando la propria posizione e dichiarando che non si fermeranno “di fronte a questa ordinanza” e di essere “sicuro che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di illegittimità che noi abbiamo evidenziato.” 

Related Post
Categories: News
Tags: ImpreseTar