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Jobs act: codice dei contratti. Cosa cambia per i contratti a tempo determinato e indeterminato

Con i decreti attuativi del Jobs act, approvati dal Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno, il Governo ha riordinato le tipologie di contratti di lavoro esistenti. La nuova disciplina introduce alcune novità rilevanti in tema di assunzione, ma lascia anche spazio a numerose incertezze. La domanda che si pongono tutte le aziende è: Cosa cambia con gli ultimi decreti attuativi? Quali tipologie di contratto saranno attivabili per le nuove assunzioni? Cosa cambia per i contratti già in essere? In questo articolo di approfondimento cerchiamo di chiarire cosa cambia per i contratti subordinati a tempo determinato e indeterminato.

CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il decreto attuativo del Jobs act all’articolo 1 recita: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Si tratta in sostanza del manifesto programmatico del riordino dei contratti di lavoro che punta a rendere il tempo indeterminato più attrattivo per le imprese intenzionate ad assumere. Dal primo gennaio 2016 il contratto a tempo indeterminato non subirà alcuna modifica.

Le principali novità sul tempo indeterminato introdotte dal Jobs act infatti, sono entrate in vigore a marzo con la nuova disciplina sui licenziamenti e sugli sgravi fiscali previsti per le nuove assunzioni. Secondo l’avvocato Giuseppe Cucurachi dello studio Nunziante Magrone il combinato disposto delle modifiche sui licenziamenti e gli sgravi fiscali rendono il contratto a tempo indeterminato molto attrattivo. “In questo momento se fossi un imprenditore – confessa l’avvocato – probabilmente ricorrerei ad un assunzione a tempo indeterminato piuttosto che ad altre forme contrattuali, per la semplicità della gestione del rapporto e dei minori costi”.

CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

I decreti attuativi del Jobs act intervengono sul contratto a tempo determinato principalmente per chiarire e semplificare alcuni aspetti della precedente disciplina. Nessuna modifica sulla scadenza del contratto a tempo determinato: se stipulato per un periodo inferiore ai 36 mesi, il contratto può essere prorogato fino a 5 volte e per una durata complessiva fino a 36 mesi. Resta anche il tetto massimo legale al numero di contratti a termine da stipulare in azienda pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

In caso di superamento di tale percentuale però il Jobs act non prevede la trasformazione obbligatoria del contratto in tempo indeterminato, resta soltanto la sanzione a carico del datore di lavoro calcolata nel 50% della retribuzione mensile percepita dal dipendente. Si tratta, in questo caso, di una novità importante, il motivo lo spiega l’avvocato Cucurachi: “Se il datore di lavoro assumeva un numero di lavoratori a tempo determinato superiore alla soglia quantitativa del 20% si trovava automaticamente con un lavoratore a tempo indeterminato in più, oggi invece, corre soltanto il rischio di una sanzione. Facendo una valutazione di costi e benefici un datore di lavoro potrebbe anche decidere di superare quella soglia e andare incontro ad eventuali sanzioni. Non escludo – prosegue l’avvocato – che ci possa essere un futuro in cui anche da noi, come in Inghilterra, ci possa essere un numero molto importante di lavoratori a tempo determinato”.

In conclusione quindi gli ultimi decreti attuativi del Jobs act non modificano il contratto a tempo indeterminato, ma soltanto il contratto subordinato a tempo determinato per il quale non è più prevista la trasformazione automatica in indeterminato in caso di superamento del limite del 20%. “Rispetto alle decine di forme contrattuali precarie che il legislatore aveva ipotizzato un decennio fa, oggi ci troviamo di fronte a 5-6 forme contrattuali, sotto questo profilo c’è stata una semplificazione – sottolinea l’avvocato Giuseppe Cucurachi. Nell’ambito delle tipologie contrattuali, oggi abbiamo un contratto a tempo determinato che fino all’anno scorso era il contratto più flessibile e più interessante per un’organizzazione. Ma oggi, finchè ci sono gli sgravi per i contratti a tempo indeterminato, di quelle sei tipologie contrattuali è la più conveniente. Adesso abbiamo pochi tipi contrattuali e quello principe, il più interessante, è di certo il contratto a tempo indeterminato”.

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