X

Inps: lavoratori agricoli, le particolarità dei sussidi

L’operazione trasparenza “Inps a porte aperte” prosegue con una scheda informativa sulla prestazioni a sostegno del reddito in favore dei lavoratori agricoli, una categoria che beneficia di ammortizzatori sociali particolari, diversi da quelli accessibili dagli altri lavoratori in quanto concessi a prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione.

I sussidi di disoccupazione, dunque, rischiano di trasformarsi in una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. A tal proposito, infatti, colpisce la percentuale molto alta di lavoratori del settore che fruisce dei sussidi (attorno al 50%), anche in fasi di ripresa economica.

Contrariamente agli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non sono state riformate negli ultimi anni.

Come detto, sono molte le peculiarità delle tutele previste per il settore agricolo. Per gli operai agricoli, infatti, la prestazione viene erogata in una unica soluzione l’anno successivo rispetto all’evento di disoccupazione ed è garantita a prescindere dall’accertamento dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione. 

L’anzianità è riconosciuta per l’intero anno indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro agricolo effettuate e dal giorno di inizio dell’attività lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori dipendenti l’inizio dell’assicurazione decorre dal giorno del primo contributo effettivamente versato o dovuto). E’ inoltre diversa la misura della prestazione pari al 40% della retribuzione giornaliera (l’indennità di disoccupazione NASpI è pari al 75% della retribuzione);

L’assegno al nucleo familiare viene riconosciuto per l’intero anno agli operai agricoli con almeno 101 giornate di effettivo lavoro agricolo (mentre per il lavoratore dipendente non agricolo l’assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall’evento che determina il diritto).

Gli operai agricoli a tempo determinato, infine, hanno diritto alle prestazioni di malattia e maternità se risultano iscritti negli elenchi nominativi  annuali per  almeno 51 giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno precedente. Analogamente hanno diritto alle indennità se le 51 giornate sono state lavorate nello stesso anno in cui si verifica l’evento, purché prima dell’inizio dell’evento stesso.


Allegati: 10240

Related Post
Categories: Tasse
Tags: Inps