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Truffe assicurative di falsi intermediari. Come proteggersi

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Il mercato delle truffe assicurative in Italia vale ogni anno non meno di 3 milioni di euro e riguarda migliaia di veicoli. Le più colpite infatti sono le assicurazioni r.c. auto, soprattutto se di durata temporanea. Il fenomeno si sta diffondendo in maniera esponenziale su tutto il territorio nazionale: nel solo mese di febbraio 2019 le segnalazioni di illecito hanno riguardato quattro siti di falsi intermediari assicuratriceunione.it, carinsurance2000.it, directlinerca.com e assicurazionifast.com, che utilizzavano fraudolentemente l’identità di intermediari regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), risultati del tutto estranei alle attività illecite.

Il caso parte da lontano: nel 2015 le segnalazioni dei consumatori truffati risultavano sporadiche, nel 2017 il fenomeno è esploso e le denunce dei clienti hanno riguardato 50 siti, oggi per il 99% offline; nel 2018 sono stati scoperti 105 siti, di cui lo scorso dicembre il 75% risultava offline.

Siti internet, profili o pagine all’interno di blog e social network, inserzioni pubblicitarie a pagamento, campagne promozionali via email a favore di intermediari inesistenti, sono queste le modalità più diffuse attraverso cui si realizza una truffa assicurativa in piena regola ai danni dei consumatori. Ma le insidie non terminano qui: alla truffa si accompagna il reato di esercizio abusivo dell’intermediazione assicurativa e, spesso, il furto di identità a danno di ignari intermediari ufficialmente iscritti nel RUI.

Le conseguenze negative di questo fenomeno non si riverberano solo sui consumatori, ma anche sugli intermediari e le compagnie che operano regolarmente e che subiscono danni di immagine e reputazionali. Ulteriore conseguenza è la perdita di fiducia dei consumatori verso la distribuzione assicurativa via internet e la diffidenza verso forme di pagamento elettronico e transazioni online.

Oltre il danno, la beffa. Chi cade nella trappola delle truffe assicurative, non solo perde i propri soldi e ha scarse possibilità di recuperarli, ma può incorrere in multe, sequestro del veicolo e ritiro della patente, a causa dell’assenza di una valida copertura assicurativa.

COME OPERA L’IVASS

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni si muove in autonomia nella ricerca di siti di falsi intermediari, attraverso ricerche sul web mediante tag, parole chiave e altri elementi utili.

Di fondamentale importanza è la segnalazione all’IVASS da parte dei cittadini e delle associazioni dei consumatori,che tramite il numero verde 800486661 presente sul sito oppure con email informano l’Istituto di aver subito una truffa o un tentativo di truffa. Di grande utilità sono anche le segnalazioni effettuate da intermediari regolari o da compagnie.

L’Istituto verifica se il sito Internet oggetto delle segnalazioni è riconducibile a un intermediario che opera regolarmente e che è iscritto nel RUI. Quando l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni scopre che l’intermediario segnalato è irregolare, pubblica all’interno del proprio sito un comunicato stampa per avvertire i consumatori e invia all’Autorità Giudiziaria una segnalazione di reato con cui chiede l’oscuramento del sito. La celerità con cui le segnalazioni vengono inviate all’Istituto è parte integrante del processo di individuazione dei responsabili della truffa.

L’IVASS raccoglie le informazioni inerenti i siti “pirata” all’interno di un database che viene consultato e costantemente aggiornato ogni volta che una nuova segnalazione di irregolarità giunge alla sua attenzione.

Ciò che è in potere dei consumatori per scongiurare il raggiro, è consultare gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse a operare nel territorio nazionale, l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, le società non autorizzate e ai siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione e il registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione europea.

Sul piano dei pagamenti, è bene accertarsi che il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario iscritto nel RUI, consultabile collegandosi al sito dell’IVASS. Se viene richiesto di pagare a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o di conti bancari, occorre accertarsi che il titolare della carta o del conto sia un intermediario iscritto nel RUI.

QUANDO INSOSPETTIRSI

Quando sul sito che promuove offerte assicurative apparentemente vantaggiose mancano i dati e i riferimenti dell’intermediario – nominativo, numero di iscrizione al RUI, sede – oppure sono riscontrabili incongruenze con i dati pubblicati sul Registro Unico, allora il consumatore deve insospettirsi e chiedere informazioni ulteriori contattando il numero verde dell’IVASS, perché potrebbe trovarsi di fronte a un caso di truffa.

È bene diffidare anche nel caso in cui i contatti con l’intermediario possono avvenire soltanto attraverso email, numero di cellulare e Whatsapp, oppure quando il destinatario del pagamento non è iscritto nel RUI.

COME RICONOSCERE L’OPERATORE CORRETTO

I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che svolgono attività on-line devono sempre indicare: i dati identificativi dell’intermediario; l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Tutti i siti o i profili Facebook (o di qualsiasi altro social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulare una polizza contraffatta e di circolare inconsapevolmente senza valida copertura assicurativa.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitati ad operare in Italia il sito Internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

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