X

Banche e Npl, dove portano le nuove regole europee

Imagoeconomica

Nuove regole che da un lato garantiscono stabilità e riduzione del rischio per le banche europee, ma che dall’altro favoriscono il ritorno “ad una sana attività di credito degli istituti nei confronti dell’economia reale”. Così, in una conferenza stampa presso la sede Abi di Milano, il presidente dell’associazione delle banche italiane Antonio Patuelli e l’europarlamentare Roberto Gualtieri (Pd), presidente della Commissione per i problemi economici e monetari a Strasburgo, hanno sintetizzato il “pacchetto bancario” approvato pochi giorni fa dall’Ecofin e che ora deve essere votato dall’Europarlamento, che lo farà entro febbraio-marzo. “Si tratta di una normativa non perfetta ma più equilibrata e soddisfacente, che va nella direzione giusta”, hanno commentato Patuelli e Gualtieri, ricordando inoltre che sulla questione degli Npl, una delle più sentite, Strasburgo ha ammorbidito i requisiti di gestione dei nuovi Non Performing Loans, anche se “ora la palla passi ai governi Ue”.

Saranno proprio le banche italiane a beneficiare delle nuove e più flessibili norme sulla gestione dei nuovi Npl. I crediti deteriorati, infatti, rappresentano il 10% del totale dei crediti nostrani, un dato che mal si confronta con il 3,6% europeo. Ma il nuovo approccio, secondo quanto emerso, prevederà un allungamento dei tempi per la svalutazione dei Non performing loans che potranno essere generati dai nuovi prestiti. “Sugli Npl – ha precisato Patuelli – tengo comunque a dire che questo pacchetto di misure concordate arriva dopo una forte riduzione di crediti deteriorati già effettuata. La riduzione sotto i 40 miliardi di sofferenze nette, che sono quelle che contano, è un risultato già raggiunto”.

Oltre a quello degli Npl, gli altri due temi caldi di questo periodo sono lo spread e la liquidità delle banche, in vista della fine del Quantitative easing. “Lo spread che ormai staziona intorno ai 300 punti base – ha detto Patuelli – pesa sulla catena produttiva, la normativa europea concordata dall’Ecofin è in un certo senso una compensazione, cerca di contrastare i fattori di complicazione nelle attività di prestito a imprese e famiglie”. Infatti il documento prevede la facilitazione di un maggiore supporto soprattutto alle Pmi, attraverso il cosiddetto SMEs Supporting Factor, ovvero l’ampliamento del valore delle esposizioni da 1,5 a 2,5 milioni per i finanziamenti operati dalle banche nei confronti delle piccole e medie imprese ai fini dell’applicazione di un minore assorbimento di capitale.

Lo spread in aumento è un fattore di rischio per le banche, soprattutto quelle italiane, molto esposte al debito sovrano. “Finché ci sarò io – ha spiegato Gualtieri, il cui mandato scade a maggio come quello di tutto il Parlamento europeo – non ci sarà nessuna nuova norma che limiti l’esposizione sul debito sovrano. Le banche risentiranno sempre e comunque della situazione di un Paese, ma la sfida è ridurre il debito pubblico e dare segnali di affidabilità ai mercati, non limitare l’azione delle banche”. Anche perché il tema si ricollega necessariamente a quello della liquidità.

Alla domanda sulla eventuale necessità di un nuovo Tltro, Patuelli ha risposto: “Stiamo entrando in una nuova fase, dopo la forte immissione di liquidità da parte della Bce. In questa nuova fase mi aspetto che le banche italiane siano attente e già pronte a restituire i prestiti: in qualche modo avranno già parcheggiato il denaro necessario, e non è un caso che gli stock di debito pubblico siano aumentati negli ultimi mesi, con scadenze in prossimità di quelle di restituzione. E’ un modo per parcheggiare liquidità, non potendolo fare nei depositi di Francoforte che hanno interessi negativi, -0,40%”.

Ecco, in sintesi, i punti della riforma che diventerà legge a inizio 2019:

  • SMEs Supporting Factor: l’ampliamento del valore delle esposizioni da 1,5 a 2,5 milioni per i finanziamenti operati dalle banche nei confronti delle piccole e medie imprese ai fini dell’applicazione di un minore assorbimento di capitale (c.d. SMEs Supporting Factor). Questo trattamento meno penalizzante era stato introdotto nella CRR nel 2013 in maniera transitoria, quindi per un periodo limitato, e solo per le esposizioni fino a 1,5 milioni. Appariva assolutamente necessario far sì che questo trattamento di supporto acquistasse natura permanente e fosse anche ampliato, vista l’attuale fase economica di avviata ripresa e la caratteristica specifica dell’economia di molti stati membri, in particolare l’Italia, imperniata sulla piccola e piccolissima industria;
  • Infrastructure Supporting Factor: l’introduzione in via permanente di minori assorbimenti di capitale per i finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture, che sono uno dei settori più nevralgici per la competizione economica dei diversi Stati membri;
  • Finanziamenti garantiti da cessione di una quota di stipendio/pensione: una migliore calibrazione dell’assorbimento di capitale per i finanziamenti garantiti da cessione di una quota dello stipendio/pensione, i quali si caratterizzano per essere una forma di finanziamento poco rischiosa;
  • Software: l’inclusione del valore degli investimenti in software operati dalle banche nel calcolo del rispettivo capitale di vigilanza, che consente di non penalizzare, come altrimenti sarebbe stato, l’ingente trasformazione tecnologica per competere sul mercato attraverso modelli di business ampiamente rinnovati e diversificati;
  • NSFR: l’eliminazione della penalizzazione ai fini del calcolo del coefficiente di liquidita’ di lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR) per le operazioni in pronti contro termine che hanno per oggetto titoli a elevata liquidità (come i titoli di stato), penalizzazione prevista dalla originaria proposta della Commissione. La proposta originaria, infatti, avrebbe penalizzato lo scambio di titoli di stato a fronte di liquidità e viceversa (i c.d. “Repo” e “Reverse Repo”), andando a colpire proprio quelle transazioni che oggi, al contrario, garantiscono la liquidità del mercato;
  • Proporzionalità: L’introduzione di una serie di correttivi per far sì che la nuova normativa sia maggiormente improntata a criteri di proporzionalità nei confronti di banche di minor dimensione e complessità operativa. A tal fine si è introdotta una definizione di piccole e meno complesse istituzioni (quelle con totale attivo inferiore a 5 miliardi di euro) nei confronti delle quali l’EBA dovrà decidere una complessiva riduzione di misure di reporting che comporteranno una riduzione dei costi tra il 10 e 20%, nonché un regime semplificato per la gestione della liquidità di lungo periodo (NSFR).
  • Danish compromise: l’estensione ulteriore, fino al 2024, della possibilità per le istituzioni finanziarie non conglomerate di non dedurre dal capitale di vigilanza le partecipazioni in società assicurative, secondo il c.d. “Danish compromise”. Ciò consente alle istituzioni interessate di rimandare ulteriormente un aggravio normativo che si traduce in un forte impatto sul capitale di vigilanza.

L’Abi ha tenuto anche a dire che la sua attività è stata rivolta ovviamente anche a contrastare proposte normative che sarebbero risultati particolarmente penalizzanti per le banche. Ecco gli esempi citati:

  • le modifiche al regime di assorbimento di capitale sui per i portafogli di titoli di stato: il tentativo è stato contrastato con successo in coerenza con le conclusioni del Comitato di Basilea che ha ritenuto non esserci le condizioni per rivedere detto trattamento né anticiparlo in alcune giurisdizioni rispetto ad altre. Nel corso della legislatura analoghi tentativi pur se in altre forme sono stati avanzati anche in altre bozze di normativa (per es. in quella sui Covered Bond);
  • la possibile introduzione di un fattore di penalizzazione, in termini di assorbimenti patrimoniali, per i finanziamenti operati dalle banche per investimenti e/o attività economiche considerati non ecologicamente sostenibili (c.d. “Brown finance” in contrapposizione alla c.d. “Green Finance”);
  • l’introduzione di requisiti di assorbimento patrimoniale piu’ stringenti collegati a fattori, anche attraverso misure di secondo pilastro.

Con riferimento invece alla parte del pacchetto bancario relativo alla revisione della BRRD ed aspetti collegati alla normativa sulla risoluzione, hanno trovato accoglimento le proposte dell’Abi volte a:

  • introdurre un requisito di maggior proporzionalità che tiene conto del più semplificato modello di business per la definizione del requisito di fondi propri e passivita’ eleggibili ai fini del bail-in (Minimum requirement of own funds and eligible liabilities – MREL);
  • introdurre una clausola di grandfathering che consente di rendere eleggibili ai fini del requisito di MREL tutte le passività/titoli già sul mercato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa;
  • differire l’entrata in vigore della nuova normativa al 2024 (con una fase però di verifica intermedia al 2022).
Related Post
Categories: Finanza e Mercati